LE OPERE DI MARRA:

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Sette anni fa, una volta, mia figlia Caterina, ora diciannovenne, mi chiese: «.. Ma babbo, come mai
Autore: Alfonso Luigi Marra 26 feb, 2021
Sette anni fa, una volta, mia figlia Caterina, ora diciannovenne, mi chiese: «.. Ma babbo, come mai parli male di tutti quelli che vedi in televisione? Possibile non ce ne sia uno che vada bene? Non sarai mica geloso?», e io risposi: «No Caterina, non sono geloso. Il fatto che se li vedi in televisione vuol dire che non sono buoni, se no non te li farebbero vedere..». Intendevo dire che il regime di cui siamo da molto tempo vittime è così malefico e prevaricatorio che sono riusciti a imporcelo solo in virtù di una rappresentazione dei fatti molto articolatamente mistificata. Una falsificazione che appunto è stata realizzata da tutti univocamente coloro che, in qualunque veste, abbiamo visto e/o ascoltato attraverso i media. Tutti, nessuno escluso, che si tratti di guitti, politici, ballerine, giornalisti, filosofi o scienziati, perché anche uno solo che avesse detto invece con sufficiente forza e argomenti adeguati la verità avrebbe messo in crisi quell’incredibile commedia planetaria. Una sterminata massa
Autore: admin 26 feb, 2021
Pannella si è praticamente vantato di essere massone pochi giorni fa da Radio Radicale, raccontando, tra l’altro, di quando, già qualche decennio fa, incontrò Pietro Grasso che si recava a una riunione massonica. Del resto quello svergognato di Pannella è vicino a quella gentildonna di campagna di Bonino che, di nuovo incredibilmente, fu eletta all’epoca Commissario Europeo dal Bilderberg perché ne è membro; tant’è che nessuno ha mai sentito dire né all’uno né all’altra una parola in tema di banche, e meno che mai contro le banche. Renzi è figlio di massone, e non so se lui stesso è massome tesserato o ‘solo’ filomassone.
Autore: admin 26 feb, 2021
Ricorsi per anticostituzionalita’: -1) dei decreti ingiuntivi in favore delle banche in base all’estratto conto; -2) della decorrenza tardiva della valuta; -3) dell’anatocismo, ovvero illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi quand’anche praticata pure per gli interessi attivi ove non sia parificata anche l’entità quantitativa del tasso attivo e di quello passivo; -4) dell’innalzamento del tasso usuraio; -5) della ri-introduzione della commissione di massimo scoperto. (I ricorsi risalgono al 26.10.2011, ma sono ancora attuali, anche in relazione quello circa all’anatocismo, abrogato nel gennaio 2014, perché è utile per confutarlo nelle cause contro le banche, in relazione al passato).
Autore: admin 26 feb, 2021
Ricorso tipo per eccepire l’incostituzionalità dell’art. 4 (novellato dalla L. 134\12), L. 89/01 (l. Pinto), dove stabilisce che, per ricorrere ex legge Pinto, occorre attendere il passaggio in giudicato della causa presupposta, per violazione degli artt. 3, 111 CPV 117 in relazione all’art. 6 della CEDU. Non sussiste manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. art. 4 L. 89/01, come modificato dalla L. 134/2012, per violazione degli artt artt 3, 111 cpv, 117 in relazione all’art. 6 CEDU. Recita infatti l’art 4, L. 89/2001 come modificato dalla L. 134/12: «1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva». La norma previgente stabiliva invece: «Art. 4. Termine e condizioni di proponibilità. 1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva». Una norma che introduce una grave violazione dei principi miranti ad attuare la celerità delle cause, specie poi in considerazione della loro durata in Italia. PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE -Violazione dell’’art. 3 costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza sostanziale e concreta. Il testo vigente dell’art. 4 L. 89/01, nel confermare che «La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, è divenuta definitiva» ha soppresso il precedente inciso, contenuto nel testo anteriore dell’art. 4, secondo cui la domanda di riparazione «può essere proposta durante la pendenza dei procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata». Preclusione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto che rende rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 co. 1 lett. d) D.L. 22.6.2012 nr. 83, convertito con legge 7.8.2012 nr. 134, laddove ha modificalo il predetto art. 4, il cui testo anteriore lo avrebbe invece consentito. Nell’ipotesi in cui sia trascorso un tempo più lungo dei 6 anni, che il vigente art. 2 co. 2-bis L. 89/01 considera ragionevole per la conclusione di una procedura civile, non è possibile alla luce della nuova normativa, proporre un giudizio di equa riparazione. L’art. 4 L. 89/01 novellato lede pertanto diverse norme della Costituzione. Appare violato anzitutto l’art. 3 della Costituzione. Il superamento della durata ragionevole in pendenza della causa presupposta è più grave del superamento quando essa sia sia almeno chiusa.
Autore: admin 26 feb, 2021
Non sussiste manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, legge 24.3.2001 nr. 89, introdotto dall’art. 55 co. 1 lett. b, DL 22.6.2012 nr. 83, convertito con legge 7.8.2012 nr. 134), per violazione dell’ art. 117 della Costituzione in relazione all’art. 6 CEDU e al Regolamento CEDU (art. 47), laddove dispone l’allegazione ai ricorsi, in copia AUTENTICA, degli atti della causa presupposta. L’art 3 comma 3, L. 89/01, come modificato dalla L. 134/12 recita infatti: «Art. 3. Procedimento … omissis … 3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili».
Autore: admin 26 feb, 2021
Marra agli avvocati: Legge Pinto, ricorso tipo per incostituzionalità della commisurazione dell’indennizzo al valore della causa. Ovvero illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis, c. 3, legge n. 89\24.3.2001 — introdotto dall’art 55 co. 1 lett. b) D. L. 22.6.2012 n.83, convertito con legge 7.8.2012 n.134 — per violazione degli artt 3 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 6 C.EDU.
Autore: admin 26 feb, 2021
Cari colleghi avvocati, quello che segue è il prestampato del ricorso per eccepire la non manifesta infondatezza della incostituzionalità del ‘decreto sviluppò nel punto in cui ha omesso la previsione del pagamento, da parte del Ministero delle Finanze, dei decreti ex lege Pinto pronunziati contro il Ministero della Giustizia, rendendoli così praticamente ineseguibili. Alla sezione ‘giustizia’ troverete gli altri prestampati già pronti e quelli che pubblicheremo tra breve in tema di legge Pinto e poi di ‘filtro’ agli appelli e ai ricorsi per Cassazione. Cordialità, ALM
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