Autore: admin
•
26 febbraio 2021
Ricorso tipo per eccepire l’incostituzionalità dell’art. 4 (novellato dalla L. 134\12), L. 89/01 (l. Pinto), dove stabilisce che, per ricorrere ex legge Pinto, occorre attendere il passaggio in giudicato della causa presupposta, per violazione degli artt. 3, 111 CPV 117 in relazione all’art. 6 della CEDU. Non sussiste manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. art. 4 L. 89/01, come modificato dalla L. 134/2012, per violazione degli artt artt 3, 111 cpv, 117 in relazione all’art. 6 CEDU. Recita infatti l’art 4, L. 89/2001 come modificato dalla L. 134/12: «1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva». La norma previgente stabiliva invece: «Art. 4. Termine e condizioni di proponibilità. 1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva». Una norma che introduce una grave violazione dei principi miranti ad attuare la celerità delle cause, specie poi in considerazione della loro durata in Italia. PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE -Violazione dell’’art. 3 costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza sostanziale e concreta. Il testo vigente dell’art. 4 L. 89/01, nel confermare che «La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, è divenuta definitiva» ha soppresso il precedente inciso, contenuto nel testo anteriore dell’art. 4, secondo cui la domanda di riparazione «può essere proposta durante la pendenza dei procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata». Preclusione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto che rende rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 co. 1 lett. d) D.L. 22.6.2012 nr. 83, convertito con legge 7.8.2012 nr. 134, laddove ha modificalo il predetto art. 4, il cui testo anteriore lo avrebbe invece consentito. Nell’ipotesi in cui sia trascorso un tempo più lungo dei 6 anni, che il vigente art. 2 co. 2-bis L. 89/01 considera ragionevole per la conclusione di una procedura civile, non è possibile alla luce della nuova normativa, proporre un giudizio di equa riparazione. L’art. 4 L. 89/01 novellato lede pertanto diverse norme della Costituzione. Appare violato anzitutto l’art. 3 della Costituzione. Il superamento della durata ragionevole in pendenza della causa presupposta è più grave del superamento quando essa sia sia almeno chiusa.