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Marra: testo integrale della mia querela del 12.3.2013. n. 1613/13, a nonciclopedia.wikia.com per diffamazione.

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Denunzia – querela con contestuale richiesta di sequestro del sito nonciclopedia.wikia.com Alfonso Luigi Marra … espone alla S.V. quanto segue. In data 20.12.2012 venivo a conoscenza di una pagina web a me dedicata del sito nonciclopedia.wikia.com contenente una mia presunta ‘biografia’ in realtà deliberatamente rivolta a ledere la mia immagine pubblica, onorabilità e professionalità mediante una serie di false affermazioni altamente diffamatorie già a partire dall’inqualificabilità della forma, prima ancora che dei contenuti. Tra esse si legge: «Nel 1997 avanza e poi è costretto a ritirare la candidatura a sindaco di Napoli per problemi giudiziari: lo accusano di non essere abbastanza legato alla Camorra. Questa vile e ignominiosa maldicenza verrà definitivamente messa a tacere solo due anni dopo, quando Marra sarà condannato in primo grado a due anni per concorso esterno in associazione camorristica e voto di scambio. Il suo nome ha acquistato ulteriore prestigio dopo questa divertente esperienza». Affermazione, quella secondo la quale sarei stato condannato a due anni per concorso esterno in associazione camorristica, inventata dal nulla, perché non c’è mai stata in tal senso nemmeno una sia pur infondata notizia di stampa o un’allusione, né tantomeno alcun tipo di coinvolgimento in vicende camorristiche o simili. Affermazione inventata dal nulla allo scopo deliberato di ledermi che integra quindi indubbiamente il reato di diffamazione a mezzo internet. Affermazione alle quale seguono poi varie altre che – così come del resto l’intera ‘biografia’ – nemmeno esse sono in alcun modo inquadrabili nell’ambito dell’art. 21 della Costituzione laddove riconosce il diritto alla libera manifestazione del pensiero ponendo però il triplice limite: -1) della necessità di un interesse attuale e pubblico alla divulgazione del fatto; -2) della verità del fatto narrato; -3) della continenza della forma espressiva. Si legge infatti ancora, tra l’altro, nella ‘biografia’: «dopo aver fatto perdere come avvocato migliaia di cause ai suoi clienti, nel 1987 ha fondato il Partito di Azione per lo Sviluppo, facendosi interprete delle sempre maggiori esigenze dei palestrati italiani»; «Intendeva tentare anche la strada del porno, e che voleva lui come protagonista del suo prossimo film. Ma de Il labirinto vaginale – questo il titolo – non ne rimane che il soggetto». Affermazioni che violano l’art. 21 della C. non sussistendo né la continenza espressiva né tanto meno la verità né quindi l’interesse pubblico, anzi violato. Né, in presenza di simili forme espressive, si potrebbe mai parlare di esercizio del diritto di critica: diritto dai contenuti eminentemente valutativi. Critica che deve cioè configursi come un’analisi di eventi, condotte e fenomeni sempre e comunque soggetta ai limiti suddetti della continenza espositiva, rilevanza sociale dell’argomento e verità. Al punto che persino le forme espressive connotate in una maggiore o minore misura dei caratteri della politicità, dell’arte, della scienza, della letteratura eccetera possono essere suscettibili di censurabilità, sia pure secondo particolari canoni di valutazione che tengano conto dell’imprescindibile essenza positiva che deve caratterizzare le opere di particolare rilievo. Alle forme espressive sono insomma giuridicamente richieste in maniera rigorosa anche la correttezza del linguaggio, l’assenza di toni sarcastici, di accostamenti suggestivi, di toni sproporzionati, di insinuazioni, e in generale di attacchi personali volti a ferire l’altrui figura morale. Imprescindibile essenza positiva che essa sola, anche senza giungere a misure che necessariamente debbano essere sublimi, può ad esempio giustificare la satira in relazione a personaggi o episodi di rilievo collettivo mediante rappresentazioni palesemente inverosimili o esagerate rivolte a suscitare ilarità per un fine che comunque sia affine a una critica apprezzabile quantomeno negli intenti. Non sono però giustificabili quali legittima satira quelle espressioni connotate da valenze oggettivamente offensive, o che vadano oltre i confini di un’interpretazione sia pur forzata, ridicola o maliziosa di accadimenti reali, e divengano allusione gratuita e infondata a fatti inesistenti. Come non è satira quella che violi la intangibilità delle vicende private della persona nota. Va poi aggiunto che sussiste ormai una giurisprudenza consolidata nel ritenere il gestore di un blog responsabile ed equiparato al direttore di una testata giornalistica, il quale, avendo il controllo su quanto diffuso sul blog stesso, ha anche il dovere di eliminare i contenuti offensivi incorrendo, altrimenti, nella responsabilità di cui all’art. 596 bis c.p. Deve poi distinguersi la posizione del content provider (organo di controllo del server) da quella dell’host provider (titolare della piattaforma server). Il primo è infatti responsabile per gli illeciti commessi on-line, ed il secondo quando non adempia al suo fondamentale obbligo di rimuovere l’illecito di terzi di cui sia venuto a conoscenza. In particolare il provider, che si limita ad ospitare sui propri server i contenuti di un sito internet predisposto dal cliente, deve provvedere all’immediata rimozione e/o cessazione delle notizie ritenute diffamatorie nel momento stesso in cui ne viene a conoscenza, dovendo nel caso opposto rispondere dell’illiceità del contenuto insieme con l’autore materiale dell’articolo pubblicato sul web. È pertanto evidente nel caso concreto che, contravvenendo ai limiti del diritto di critica e di cronaca, il giornalista, il blogger, il content-provider e l’host-provider hanno leso, con la redazione materiale dell’articolo e con il mancato controllo dei contenuti del server, la mia reputazione, tacciandomi di essere pregiudicato per reati camorristici e sforzandosi di rafforzare nel lettore tale convincimento calando tale affermazione nel contesto di un gran numero di altre notizie anch’esse false. Reputazione verso la cui tutela la giurisprudenza è così fortemente attestata che – per evitare che interpretazioni troppo indulgenti del limite della verità facciano prevalere il diritto alla cronaca sul quello alla reputazione – esige, non la mera verosimiglianza del fatto narrato o la cosiddetta verità putativa, ma la «rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati», dovendo l’agente rappresentare con assoluta fedeltà gli eventi come sono o come si presentano, in modo che la verità investa l’intero contenuto informativo della comunicazione (cfr. Cass. S.U. 26.3.83, Dotti; Cass. S.U. 30.6.84). Qui invece si è mirato, scientemente, attraverso delle gravissime falsità e delle asserzioni oltremodo offensive, a cogliere l’obiettivo di generare gravi pregiudizi per colpirmi da un punto di vista morale e politico, oltre che economico, attesa la mia attività di avvocato. Si è cioè inteso indurre il pubblico a dubitare della mia integrità morale mediante l’associare il mio nome a eventi e parole funzionali a richiamare mie condotte prive di ogni rispetto per le leggi. Danni per la valutazione dei quali vanno evidenziati i criteri guida razionali di natura oggettiva e soggettiva, tra i quali i parametri quantitativo, qualitativo e strutturale. Parametri ognuno dei quali porta a conclusioni gravi, perché, per quanto attiene all’aspetto quantitativo, la pubblicazione veniva diffusa su internet, e aveva quindi il massimo della diffusione; per quanto riguarda l’aspetto qualitativo, si sono scelti argomenti infamanti il più possibile; e, per quanto riguarda l’aspetto strutturale, la diffamazione avveniva attraverso un intero, lungo articolo connotato da titoli, sottotitoli, espedienti grafici, commenti ‘autorevoli’ miranti ad avallare i contenuti, elementi rivolti ad accelerare la diffusione della notizia e la sua portata lesiva. Fatti e considerazioni esposti alla luce dei quali sporgo formale querela per i reati di cui agli artt. 596 bis c.p. e 57 c.p. nei confronti dell’autore dell’articolo in oggetto, del direttore o vice-direttore responsabili, dell’editore, dei soggetti di content provider e di host provider e di ogni altro soggetto coinvolto e responsabile della condotta tenuta, di cui chiedo la completa identificazione. Chiedo altresì di voler disporre, con effetto immediato, la cancellazione dell’articolo e la chiusura/sequestro del sito, tenuto conto che tali modalità di divulgazione di notizie false, infondate e diffamatorie costituiscono lo strumento utilizzato per la commissione di reati. Chiedo espressamente la identificazione e punizione dei colpevoli a norma di legge nonché di essere informato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p.. Mi oppongo alla definizione del procedimento mediante emissione di decreto penale di condanna. Nomino quale difensore l’avvocato Saverio Campana del Foro di Nola, con studio in Napoli, Centro Direzionale isola E/2, 80143 Allego:
-Copia del documento di identità; -Copia pagina web in argomento estratta dal sito nonciclopedia.wikia.com. Con ossequi,

Napoli, 12.3.2013,

Alfonso Luigi Marra

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