GLI SCRITTI DI MARRA

LE OPERE DI MARRA:

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I sei articoli della proposta di legge sull’etichettatura avrebbero reso l’Italia il paese leader del settore leader, gli alimentari, e dunque il paese più ricco del mondo già dal 1995. Sennonché la politica e i media dovevano favorire le multinazionali, alle quali la qualità, e quindi la provenienza, dei prodotti agricoli e ittici non interessa, perché con la chimica ‘aggiustano’ qualunque cosa. Ebbene, sono passati 18 anni, ma nulla è cambiato: promulgare quella legge è sufficiente per salvare non solo l’agricoltura e la pesca, ma l’economia italiana in generale.

Relazione per la Camera e il Senato sulla proposta di legge per l’etichettatura (1995)

Premesso, onorevoli colleghi, che, in virtù della chimica della natura, i frutti della terra e del mare hanno una gamma di sapori che variano dall’ottimo al pessimo secondo il luogo in cui sono stati prodotti o pescati, è indispensabile che l’Italia fornisca ai consumatori uno strumen­to per poterli distinguere.

Oggi infatti l’ignaro consumatore, vedendo mescolati sui banchi di vendita i prodotti di tanti luoghi, non riesce a distinguerli e non riesce a spiegarsi le diversità di gusto: senza contare, in tanta confusione, la progressiva e grave perdita di una serie di sapori fondamen­tali, perché l’alimenta­zione è tra­sversale a tutte le attività umane e le culture si formano per la più parte proprio nella sfera conviviale.

In Italia, ad esempio, stanno scomparendo dalle abitudini alimentari una serie di prodotti di altissi­ma qualità che nessuna forma di agricoltura o di allevamen­to, per quanto accorta o sapiente, potrebbe mai ricreare in condizioni ambientali diverse: prodotti man mano soppiantati da altri tanto più economici quanto più privi di qualità, e che hanno generato l’appiattimento dei gusti specie nelle nuove generazioni, totalmente indife­se perché prive di una memoria storica che consenta dei paragoni.

Una situazione che ha pesantemente danneggiato il commercio e la produzione italiana e che inoltre ostacola i produttori che voles­sero cimentarsi nelle produzioni di qualità, perché andreb­bero incontro a costi che il mercato, non essendo in grado di distinguere, non restituirebbe.

Gravi anomalie alle quali occorre porre rimedio median­te una legge che consenta la qualificazione analitica dei prodotti al dettaglio mediante cartelli o etichette esplica­tive.

Una legge che in Italia avrebbe un impatto enorme perché non è un mistero che i prodotti agricoli e ittici italiani – oggi annientati dalla perversa strategia di finanziarne l’ammasso – hanno dei livelli qualitativi senza uguali nel mondo.

Un livello qualitativo che abbiamo, non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di garantire anche alle genti di altri paesi.

Proposta di legge per l’etichettatura dei prodotti agricoli e ittici nella vendita al dettaglio (6.4.1995).

Art. 1) I prodotti ortofrut­ticoli, la carne, il pesce, i molluschi, i crostacei, gli echinodermi e comunque tutti i prodotti alimentari agricoli e ittici non preconfezionati o preconfezionati, interi o frazionati, freschi, secchi, congelati o in qualunque modo conservati, esposti in vendita al detta­glio, devono recare, sui prodotti stessi o sui conte­nitori o sulle superfici ove siano raccolti, un’eti­chetta o un cartello dal quale risulti il nome comune in italiano del prodotto e il Comune, la Provincia e lo Stato di produzione o di pesca.

Le etichette o i cartelli del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echinodermi di coltura devono recare inoltre il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore, il Comune, la Provincia e lo Stato in cui è sito l’impianto e la dicitura «Prodotto di coltura».

I contenitori di prodotti misti o le superfici sulle quali sono esposti devono essere muniti di etichetta o cartello recante le indicazioni di cui al primo e al secondo comma in relazione ai prodotti di cui sono composti.

Art. 2) Le etichette, i cartelli e le annotazioni su di essi riportate devono essere immediata­mente visibili e tali da non indurre in errore l’acquirente.

Art. 3) L’etichetta dovrà essere apposta a cura del produt­tore, del pescatore o dell’importatore. Per i prodotti frazionati il dettagliante, una volta realizzato il frazio­namento, apporrà sulle frazioni una nuova etichetta o un cartello contenenti le indicazioni di cui all’etichetta originaria. Ove i prodotti non siano etichettati singolar­mente, il dettagliante, nel caso in cui l’etichetta origina­ria non sia utilizzabile a causa della modalità di esposi­zione in vendita dei prodotti, apporrà una nuova etichetta o un cartello contenente le indicazioni di cui all’etichetta originaria.

Art. 4) I prodotti italiani devono essere provvisti di etichetta dal momento in cui hanno varcato il confine dell’azienda di produzione o dal momento dello sbarco. I prodotti di impor­tazione devono esserne provvisti dal momento di entrata nel territorio italiano.

Art. 5) Le indicazioni di cui alle etichette devono essere riportate su tutta la documentazione già prevista per la circolazione e commercializzazione dei beni. In assenza di dette indicazioni si applicheranno le sanzioni previste per la mancata descrizione della merce.

Art. 6) Chiunque, fuori dall’azienda di produzione o dall’imbar­cazione che ha provveduto alla pesca, venda, trasporti o detenga, per fini di impresa, prodotti sprovvisti di etichet­ta o cartello conforme alla presente legge è punito con la confisca della merce non conforme, la sanzione amministrati­va da un milione e mezzo a dieci milioni di lire e, per il detta­gliante, la sospensione dall’eser­cizio del commercio per un periodo da due settimane a due mesi.

6.12.13,

                                                                   Alfonso Luigi Marra

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