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Eccezione, contro le banche, di sussistenza (palese benché coperta dalla magistratura) del reato di cui al 416 bis cp (associazione mafiosa) ed all’art. 1, L 17/1982 (legge ‘Anselmi’: divieto di as...

 

Recita l’art. 1 della L. n. 17/1982 (legge Anselmi): « Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall’articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale ».

 

 

Recita l’art. 416-bis del cp: « L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ».

 

 

Mentre quindi la condotta per essere mafiosa deve esplicitarsi, perché il fulcro del 416-bis è nell’associarsi per realizzare la forza di assoggettare intimidando (« per commettere delitti », ma anche per ottenere cose di per sé lecite), l’associazione segreta, invece, in quanto volta ad interferire occultamente su funzioni pubbliche, si basa tendenzialmente, non sull’esplicitazione della minaccia, ma piuttosto sulla collusione e sulla corruzione.

 

 

Intimidazione che non occorre sia violenta, tant’è che nel 416-bis l’essere armati è solo un’aggravante, bastando che la forza dell’essere associati per condizionare sia in qualunque modo esercitata.

 

 

Mezzi intimidatori che possono consistere anche nella predisposizione di meccanismi di illegittima esclusione, ma sovente si concretano in precise condotte intimidatorie che trovano il loro presupposto in attività organizzative segrete.

 

 

Fini che possono anche essere legittimi, ma diventano mafiosi se alcuni raggruppano le forze per conseguirli mediante forme di sostanziale intimidazione.

 

 

Intimidazione che rimarrebbe mafiosa quand’anche fosse sofisticata, apparentemente legale, finanche garbata.

 

 

Art. 416-bis a mio avviso peraltro gravemente errato e che andrebbe modificato laddove non fissa i limiti qualitativi e quantitativi oltre i quali la capacità di pressione frutto dell’associarsi diventa illecita, nonché i limiti oltre i quali l’assoggettamento e l’omertosità diventano giuridicamente rilevanti, rischiando così di colpire ogni tipo di aggregazioni umane, visto che i rapporti sono sempre di forza.

 

 

Un errore che trova il suo presupposto in un altro, culturale, consistente nell’aver confuso, il legislatore, i legami dovuti all’appartenenza ad una stessa origine, e le regole, i valori, le convenzioni, i riti attraverso cui quei legami continuano a svolgersi, anche in presenza, ma a prescindere, dal crimine, ed averli trasformati nelle connotazioni di una ‘super organizzazione’, con il risultato così di criminalizzare i territori (vedasi  La verità su mafia, camorra e ‘ndrangheta , da marra.it).

 

 

Sottigliezze interpretative che non riguardano le banche, visto che nelle cause la magistratura condanna sistematicamente le illegittimità di cui è pervasa la loro notoriamente fraudolenta attività, sicché va spinta (la magistratura) a proseguire il suo compito e ad impedir loro di continuare a perpetrare questi crimini sistemici per distruggere la società.

 

Associazione segreta e mafiosa che sussistono entrambe e sono in parte coincidenti ed in parte no, perché è ovvio che le violazioni ex 416 bis hanno il loro presupposto nell’attività segreta in cui vengono concordate.

 

Un vasto, variamente articolato impianto delinquenziale funzionale ad estorcere gran parte del denaro dell’intera società rendendo non eludibili gli abusi bancari mediante il noto regime di cartello.
Un contesto criminale che ti protesta gli assegni in base a saldi falsi perché frutto di appropriazioni indebite pluriennali, che ruba la valuta sui versamenti, che ti costringe a comprare titoli indesiderati per avere dei fidi, che continua alla luce del sole ad appropriarsi di denaro in base a trucchi la cui illiceità è conclamata, quali l’anatocismo, l’usura, le commissioni di massimo scoperto ecc così commettendo, non già semplicemente la truffa, il falso o l’estorsione, bensì appunto l’associazione mafiosa sul presupposto dell’associazione segreta.

 

 

Ambito del 416-bis allargato dall’ultimo comma, laddove definisce mafiose le associazioni comunque localmente denominate (e quindi anche non denominate) analoghe nei fini.

 

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